TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI›CAPO II - SANZIONI
ART. 169
Informazione, formazione e addestramento
Testo dell'articolo
1.
Tenendo conto dell’ ALLEGATO XXXIII , il datore di lavoro:
- fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
Cosa si rischia
Art. 170 c. 1 lett. b)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 170 c. 1 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.