TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICAPO II - SANZIONI
ART. 169

Informazione, formazione e addestramento

In vigore2 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Tenendo conto dell’ ALLEGATO XXXIII , il datore di lavoro:
  1. fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
  2. assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Cosa si rischia

Art. 170 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 170 c. 1 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.