TITOLO VIII - AGENTI FISICI›CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
ART. 214
Definizioni
Testo dell'articolo
1.
Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
- radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
- laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
- radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
- radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
- valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
- irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
- esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
- radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
- livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.