TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
ART. 217

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

In vigore3 commi2 sanzioni collegate

Testo dell'articolo

1.
Se la valutazione dei rischi di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
  1. di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
  2. della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  3. delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
  4. degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  5. della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  6. della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
  7. della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  8. delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2.
In base alla valutazione dei rischi di cui all’ articolo 216 , i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3.
Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

Cosa si rischia

Art. 219 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 219 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 216 c. 3 — Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.