TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSECAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
ART. 227

Informazione e formazione per i lavoratori

In vigore4 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
  1. dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
  2. informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
  3. formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
  4. accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.
2.
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
  1. fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’ articolo 223 . Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
  2. aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4.
Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006212.

Cosa si rischia

Art. 262 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 262 c. 2 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.