TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 288

Definizioni

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Ai fini del presente Titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. 1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

Richiamato da

  • Art. 297 c. 2 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.