TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
ART. 298
Principio di specialità
Testo dell'articolo
1.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.