TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO›CAPO II - SANZIONI
ART. 68
Sanzioni per il datore di lavoro
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 66 ;
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 64 , comma 1, e 65, commi 1 e 2;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’ articolo 67 , commi 1 e.
2.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’ allegato IV , punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Richiami al Titolo II: - Art. 62 , co. 1 - Art. 62 , co. 2 TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.