Interpello n. 14/2015 La valutazione del rischio da ordigni bellici
inesplosi Oggetto: art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti tre quesiti: 1. la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici; 2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell’area interessata dal cantiere; 3. quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa
e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi. Al riguardo va premesso che la legge 1° ottobre 2012, n. 177, modifica il d.lgs. n. 81/2008. In particolare l’art. 1, co. 1, lett. b), della citata legge, introduce all’art. 91 il comma 2-bis che prevede “fatta salva l’idoneità tecnico- professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”. Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del
Testo dell’interpello come riportato nell’Appendice Normativa dell’edizione coordinata del D.Lgs. 81/2008. Gli interpelli rispondono a quesiti e non modificano la legge.