Interpello n. 4/2012 Designazione dei lavoratori addetti al servizio
antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori Oggetto: art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, - risposta al quesito relativo all’obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[…] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”. L’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Tale designazione deve tener conto della “natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti” (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso. Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall’art. 34, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”. La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI
Testo dell’interpello come riportato nell’Appendice Normativa dell’edizione coordinata del D.Lgs. 81/2008. Gli interpelli rispondono a quesiti e non modificano la legge.