Interpello n. 4/2019 Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008 e successive modificazioni - Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico. Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. - Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”? È lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?» Al riguardo premesso che: - l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”; - l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente
Testo dell’interpello come riportato nell’Appendice Normativa dell’edizione coordinata del D.Lgs. 81/2008. Gli interpelli rispondono a quesiti e non modificano la legge.