TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 184

Informazione e formazione dei lavoratori

In vigore1 comma1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
  1. alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
  2. all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
  3. ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
  4. alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
  5. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
  6. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
  7. all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.

Cosa si rischia

Art. 219 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 195 c. 1 — Informazione e formazione dei lavoratori
  • Art. 198 c. 1 — Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
  • Art. 210-BIS c. 1 — Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Art. 219 c. 2 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Art. 220 c. 1 — Sanzioni a carico del medico competente

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.