Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

Scrivi la domanda con le parole che useresti con un collega. Ti rispondo con quello che dice il decreto, citando articolo e comma — e se nel decreto non c’è, te lo dico invece di inventare.

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La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Art. 182 Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1 sanzione collegata1 modifiche
1.
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2.
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. - Art. 183, co. 1 - Art. 192, co. 1 - Art. 203, co. 1 - Art. 206, co. 4 - Art. 218, co. 2 Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro [Art. 219, co. 2]

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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.