TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 186

Cartella sanitaria e di rischio

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Nella cartella di cui all’ articolo 25 , comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.