TITOLO VIII - AGENTI FISICI›CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
ART. 208
Valori limite di esposizione e valori d’azione
Testo dell'articolo
1.
Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’ allegato XXXVI , parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’ allegato XXXVI , parti II e III.
2.
Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’ allegato XXXVI , parte II per gli effetti non termici e di cui all’ allegato XXVI , parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’ articolo 209 . Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’ articolo 210 , comma.
3.
Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’ allegato XXXVI , parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’ articolo 210 , comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell’ articolo 209 , comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
4.
Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione può superare:
- i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’ allegato XXXVI parte II, tabella B, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabella A; 2. siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabella B attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’ articolo 210 , comma 5; 3. siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b);
- i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabella B, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabella B, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabella A, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; 2. non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabella A; 3. siano adottate misure in conformità all’ articolo 210 , comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma; 4. siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).
5.
Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabelle A e A, e parte III, tabella A, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:
- il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
- non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabelle A e A e parte III, tabelle A e A;
- nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’ allegato XXXVI , parte II, tabelle A, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’ articolo 210 , comma 6;
- siano adottate misure in conformità all’ articolo 210 , comma 8 , in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;
- siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).
6.
Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:
- le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;
- il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento;
- il numero di lavoratori interessati;
- le tecniche di valutazione utilizzate;
- le specifiche misure di protezione adottate in conformità all’ articolo 210 ;
- le azioni adottate in caso di sintomi transitori;
- le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b);
Come è cambiato
Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016). TITOLO VIII - AGENTI FISICI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Richiamato da
- Art. 209 c. 5 — Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
- Art. 210 c. 1 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Art. 210 c. 5 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Art. 210 c. 6 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Art. 210 c. 7 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Art. 210 c. 8 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Art. 212 c. 1 — Deroghe
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.