TITOLO VIII - AGENTI FISICI›CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
ART. 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro è punito:
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 181 , comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, 216;
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 190 , commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209 comma.
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 182 , comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2 e 217, comma 1;
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 184 , 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.