Sorveglianza sanitaria
Testo dell'articolo
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
- periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’ articolo 223 ;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
Cosa si rischia
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 7 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il preposto è punito ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo
Come è cambiato
Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto
Comma così modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).
Comma modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Richiamato da
- Art. 225 c. 1 — Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Art. 230 c. 1 — Cartelle sanitarie e di rischio
- Art. 263 c. 1 — Sanzioni per il preposto
- Art. 264 c. 1 — Sanzioni per il medico competente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.