TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO›SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
ART. 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’ articolo 41 , comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
2.
Comma abrogato dall’art. 27 del D.lgs. 3 agosto 2009, n.
Richiamato da
- Art. 304 c. 1 — Abrogazioni
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.