TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE›CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO›SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 255
Operazioni lavorative particolari
Testo dell'articolo
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’ articolo 254 , il TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:
- fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’ articolo 251 , comma 1, lettera b);
- provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
- consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’ articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.
Richiamato da
- Art. 256 c. 4 — Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.