TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
ART. 46

Prevenzione incendi

In vigore7 commi1 sanzione collegata2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2.
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
  1. i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;
  2. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4.
Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998(N).
5.
Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’ articolo 14 , comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N), con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.
6.
In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N). Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo.
7.
Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Cosa si rischia

Art. 55 c. 5 lett. c)

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 2 ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 pubblicata nella G.U. 30/12/2023, n.303;

  2. Decreto abrogato a far data dal 29.10.2022 a norma dell’art. 4 del D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021); TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021); • D.M. 3 settembre 2021 - “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);

Richiamato da

  • Art. 14 c. 7 — Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • Art. 37 c. 9 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • Art. 255 c. 1 — Operazioni lavorative particolari

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.