TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI›CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 277
Misure di emergenza
Testo dell'articolo
1.
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2.
Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
3.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Cosa si rischia
Art. 282 c. 2 lett. b)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — i dirigenti sono puniti ricavato dal testo
Art. 285 c. 1 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo
Art. 285 c. 1 lett. b)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 285 c. 1 — Sanzioni a carico dei lavoratori
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.