Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

Scrivi la domanda con le parole che useresti con un collega. Ti rispondo con quello che dice il decreto, citando articolo e comma — e se nel decreto non c’è, te lo dico invece di inventare.

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La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Art. 276 Misure specifiche per i processi industriali

2 sanzioni collegate1 modifiche
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’ALLEGATO XLVII, punto 6305, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’ALLEGATO XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’articolo 275.
2.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.