TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO IV - SANZIONI
ART. 286-QUINQUIES

Valutazione dei rischi

In vigore2 commi1 sanzione collegata1 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’ articolo 17 , comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
2.
Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Cosa si rischia

Art. 286-septies c. 1

Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Titolo inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.57 del 10/03/2014. Entrata in vigore del provvedimento 25/03/2014. n. 81

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.