TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI›CAPO IV - SANZIONI
ART. 286
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Testo dell'articolo
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’ articolo 273 , comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro. Richiami al Titolo X: - Art. 266 , co. 1 - Art. 267 , co. 1 - Art. 271 , co. 2 n. 81 PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.