Computo dei lavoratori
Testo dell'articolo
- i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis(N) del Codice civile;
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368(N), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 , e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27615 (N), e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’ articolo 74 (N) del medesimo decreto.
- i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877(N), ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (N), i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222(N) del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
- i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27616 (N), e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
Come è cambiato
Comma inserito dall’art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
Gli artt. 70 e seguenti sono stati inizialmente abrogati e sostituiti dagli artt. da 48 a 50 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successivamente, definitivamente, abrogati dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017).
L’art. 52 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, sul superamento del contratto a progetto ha disposto che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto” (G.U. n. 144 del 24/06/2015 - S.O. n. 34, in vigore dal 29/06/15) TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 l-bis) i lavoratori in prova
Gli artt. da 20 a 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardanti la somministrazione di lavoro sono stati abrogati e sostituiti dagli artt. da 30 a 40 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (G.U. n. 144 del 24/06/2015 - S.O. n. 34, in vigore dal 29/06/15) TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Richiamato da
- Art. 49 c. 1 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- Art. 52 c. 2 — Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.