TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 4

Computo dei lavoratori

In vigore4 commi4 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
  1. i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis(N) del Codice civile;
  2. i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
  3. gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
  4. i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368(N), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  5. i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 , e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27615 (N), e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’ articolo 74 (N) del medesimo decreto.
  6. i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877(N), ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
  7. i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (N), i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
  8. i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
  9. i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222(N) del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
  10. i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27616 (N), e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
2.
I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 , e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27617 (N), e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61(N), e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525(N) e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.
4.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Come è cambiato

  1. Comma inserito dall’art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

  2. Gli artt. 70 e seguenti sono stati inizialmente abrogati e sostituiti dagli artt. da 48 a 50 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successivamente, definitivamente, abrogati dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017).

  3. L’art. 52 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, sul superamento del contratto a progetto ha disposto che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto” (G.U. n. 144 del 24/06/2015 - S.O. n. 34, in vigore dal 29/06/15) TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 l-bis) i lavoratori in prova

  4. Gli artt. da 20 a 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardanti la somministrazione di lavoro sono stati abrogati e sostituiti dagli artt. da 30 a 40 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (G.U. n. 144 del 24/06/2015 - S.O. n. 34, in vigore dal 29/06/15) TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Richiamato da

  • Art. 49 c. 1 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
  • Art. 52 c. 2 — Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.