TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE›CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ART. 80
Obblighi del datore di lavoro
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:
- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2.
A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3.
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma.
3-bis.
Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Cosa si rischia
Art. 87 c. 1
Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 87 c. 1 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
- Art. 87 c. 2 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
- Art. 87 c. 3 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.