TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECAPO IV - SANZIONI
ART. 87

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

In vigore7 commi5 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 80 , comma.
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione:
  1. dell’ articolo 70 , comma 1;
  2. dell’ articolo 70 , comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ ALLEGATO V , parte II;
  3. dell’ articolo 71 , commi 1, 2, 4, 7 e 8, e dell' articolo 73 , comma 4-bis;161
  4. degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
  5. degli articoli 80 , comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma.
3.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione:
  1. dell’ articolo 70 , comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ ALLEGATO V , parte II;
  2. dell’ articolo 71 , comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ ALLEGATO VI ;
  3. dell’ articolo 77 , comma 4, lettere e), f) ed h);
  4. dell’ articolo 80 , commi 3 e 3-bis.
4.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione:
  1. dell’ articolo 70 , comma 2, limitatamente ai punti dell’ allegato V , parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
  2. dell’ articolo 71 , comma 3, limitatamente ai punti dell’ allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
  3. dell’ articolo 77 , comma 4, lettere c) e g);
  4. dell’ articolo 86 , commi 1 e.
5.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’ allegato V , parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
6.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’ allegato VI , punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7.
Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 euro per la violazione dell’ articolo 72 . Richiami al Titolo III: - Art. 3 , co. 9 - Art. 3 , co. 10 - Art. 21 , co. 1, lett. a) - Art. 21 , co. 1, lett. b) - Art. 69 , co. 1 - Art. 72 , co. 2 - Art. 192 , co. 1, lett. b) - Art. 294 , co. 2, lett. f)

Come è cambiato

  1. Note errori: l’art. 87 è stato inserito all’interno del capo IV mancante.

  2. L’art. 20, comma 1, lett. n), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015), ha modificato i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 87;

  3. Commento personale all’art. 87 comma 2: è stata aggiunta la parola mancante “lavoro”

  4. Lettera così modificata dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153).

  5. Commento personale all’art.87, comma 5: più correttamente il riferimento sembra essere “alle attrezzature di lavoro”, piuttosto che “ai luoghi di lavoro” TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.