Interpello n. 20/2014 Elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.1 Oggetto: art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008. In particolare l’istante chiede di sapere “[…] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In merito al quesito posto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
1 Commento personale: in data 31/12/2014 la commissione degli interpelli ex art. 12, D.lgs. 81/08 ha fornito alcune precisazioni all’interpello n. 20/2014.
Tanto premesso, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
Testo dell’interpello come riportato nell’Appendice Normativa dell’edizione coordinata del D.Lgs. 81/2008. Gli interpelli rispondono a quesiti e non modificano la legge.