Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Testo dell'articolo
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Come è cambiato
Commento personale: è stata eliminata la frase “di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali” perché è una ripetizione. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 • PRECISAZIONI ALL’INTERPELLO N. 20/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori • INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016 - Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori • INTERPELLO N. 4/2023 del 26/06/2023 - Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 • INTERPELLO N. 5/2024 del 24/10/2024 - Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Richiamato da
- Art. 26 c. 1 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Art. 48 c. 1 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.