TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO III - SANZIONI
ART. 158

Sanzioni per i coordinatori

In vigore2 commi

Testo dell'articolo

1.
Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 91 , comma.
2.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
  1. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 92 , comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
  2. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’ articolo 92 , comma 1, lettera d).

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.