TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO III - SANZIONI
ART. 159

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

In vigore3 commi

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 96 , comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’ allegato XI ; si applica la pena dell’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’ allegato XV .
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  1. con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 97 , comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
  2. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 108 , 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
  3. con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 96 , comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
  4. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 100 , comma 4, e 101, commi 2 e.
3.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’ allegato XIII , nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri“, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri“ per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.