TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCAPO II - SANZIONI
ART. 165

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

In vigore2 commi

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  1. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 163 ;
  2. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione dell’articolo.
2.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV , punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.