ALLEGATO 24XXIV

Prescrizioni Generali Per La Segnaletica Di Sicurezza

1 tabelle2 pagine nel testo ufficiale

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da ALLEGATO

XXV a ALLEGATO XXXII.

1.2. Il presente ALLEGATO stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull’intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.

1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l’informazione precisati all’articolo 162, comma 1.

2. MODI DI SEGNALAZIONE

2.1. Segnalazione permanente

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell’ALLEGATO XXVI.

2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

2.2. Segnalazione occasionale

2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell’intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

3. INTERCAMBIABILITÀ E COMPLEMENTARITÀ DELLA SEGNALETICA

3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad un’azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è ammessa libertà di scelta fra:

- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;

- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;

- segnali gestuali o comunicazione verbale.

3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:

- segnali luminosi e segnali acustici;

- segnali luminosi e comunicazione verbale;

- segnali gestuali e comunicazione verbale.

Richiami all’Allegato XXIV, punto 3:

- ALL. XXIV, punto 2.2.1

4. COLORI DI SICUREZZA

4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore di sicurezza.

Colore

Significato o scopo

Indicazioni e precisazioni

Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d’emergenza Sgombero

Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione

Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali

Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità14

ColoreSignificato o scopoIndicazioni e precisazioni
RossoSegnali di divietoAtteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarmeAlt; arresto; dispositivi di interruzione d’emergenza; sgombero
Materiali e attrezzature antincendioIdentificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancioSegnali di avvertimentoAttenzione; cautela; verifica
AzzurroSegnali di prescrizioneComportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
VerdeSegnali di salvataggio o di soccorsoPorte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali
Situazione di sicurezzaRitorno alla normalità

14 La tabella di seguito riportata, tratta dalla previgente normativa, riproduce l’intendimento del testo

15 Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).