TITOLO VIII - AGENTI FISICI›CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 182
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Testo dell'articolo
1.
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2.
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Cosa si rischia
Art. 219 c. 2 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Come è cambiato
Comma così modificato dall’art. 244, comma 1, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020). TITOLO VIII - AGENTI FISICI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Richiamato da
- Art. 183 c. 1 — Lavoratori particolarmente sensibili
- Art. 192 c. 1 — Misure di prevenzione e protezione
- Art. 198 c. 1 — Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
- Art. 203 c. 1 — Misure di prevenzione e protezione
- Art. 206 c. 4 — Campo di applicazione
- Art. 218 c. 2 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 219 c. 2 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.