TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
ART. 192

Misure di prevenzione e protezione

In vigore4 commi2 sanzioni collegate1 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 182 , il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
  1. adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
  2. scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
  3. progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
  4. adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
  5. adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
  6. opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  7. riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2.
Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’ articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma.
3.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4.
Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione

Cosa si rischia

Art. 219 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 219 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Comma così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. p), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015) TITOLO VIII - AGENTI FISICI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Richiamato da

  • Art. 87 c. 7 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • Art. 190 c. 5 — Valutazione del rischio
  • Art. 191 c. 1 — Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
  • Art. 193 c. 1 — Uso dei dispositivi di protezione individuali

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.