TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
ART. 194

Misure per la limitazione dell’esposizione

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
  1. adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  2. individua le cause dell’esposizione eccessiva;
  3. modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Richiamato da

  • Art. 198 c. 1 — Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.