TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSECAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONESEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA
ART. 241

Operazioni lavorative particolari

In vigore2 commi

Testo dell'articolo

1.
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:237
  1. dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
  2. fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2.
La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.