Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Testo dell'articolo
- una nuova valutazione del rischio in conformità all’ articolo 236 ;
- ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure adottate. 6 Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Cosa si rischia
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera b) — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il preposto è punito ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 4 ricavato dal testo
Come è cambiato
Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto
Comma modificato dall’art. 14 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto
Comma modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Richiamato da
- Art. 243 c. 1 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- Art. 243 c. 2 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.