TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSECAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONESEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 238

Misure tecniche

In vigore2 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro:
  1. assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
  2. dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  3. provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2.
Nelle zone di lavoro di cui all’ articolo 237 , comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Cosa si rischia

Art. 262 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 264-bis c. 1 — Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.