TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE›CAPO IV - SANZIONI
ART. 264-BIS
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Testo dell'articolo
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’ articolo 238 , comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.