Art. 264-bis Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.