TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI›CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 266
Campo di applicazione
Testo dell'articolo
1.
Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
Richiamato da
- Art. 286 c. 1 — Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.