TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 267

Definizioni

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Ai sensi del presente Titolo s’intende per:
  1. agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  2. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  3. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Richiamato da

  • Art. 286 c. 1 — Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.