TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 274

Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

In vigore3 commi2 sanzioni collegate

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2.
In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3.
Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’ ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico.

Cosa si rischia

Art. 282 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — i dirigenti sono puniti ricavato dal testo

Art. 283 c. 1

Arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 2.278,14 euroPer la violazione del comma 2 ricavato dal testo

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.