Allegato 47 Indicazioni su misure e livelli di contenimento
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, l’espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
| A. Misure di contenimento | B. Livelli di contenimento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Luogo di lavoro | ||||||||||||||||||||
| 1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio 2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione | No No | Raccomandato Raccomandato | Sì Sì | Sì | ||||||||||||||||
| Impianti | ||||||||||||||||||||
| 3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento | 3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento | Se del caso | Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea | Sì | Sì | |||||||||||||||
| Attrezzature | ||||||||||||||||||||
| 4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile | No | Si, per l'aria in uscita | Sì, per l’aria in entrata e in uscita | |||||||||||||||||
| 5. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire | 5. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire | Sì, per bancone e pavimento | Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio | Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto | Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto | |||||||||||||||
| 6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica | No | Raccomandato | Raccomandato | Sì, | ||||||||||||||||
| 7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti | Raccomandato | Sì | Sì | |||||||||||||||||
| Sistema di funzionamento | ||||||||||||||||||||
| 8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti | 8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti | Raccomandato | Sì | Sì, attraverso una zona filtro (airlock)® (2) | ||||||||||||||||
| 9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti 10. Procedure specifiche di disinfezione | Raccomandato Sì | Sì Sì | Sì Sì | |||||||||||||||||
| 11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico | 11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza | ||||||||||||||
| 12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area di contenimento | No | Raccomandato | Raccomandato | Raccomandato | ||||||||||||||||
| Rifiuti | ||||||||||||||||||||
| 13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali | Raccomandato | Sì, sul sito o fuori sito | Sì, sul sito | Sì, sul sito | ||||||||||||||||
| Altre misure | ||||||||||||||||||||
| 14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura | No | Raccomandato | Sì | |||||||||||||||||
| 15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti | Raccomandato | Raccomandato | Raccomandato | Raccomandato | Sì | Sì | ||||||||||||||
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza.
(2) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.
Richiami all’Allegato XLVII
Note
- 3 Allegato da ultimo modificato dal Decreto Interministeriale 27 dicembre 2021 di Recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di ordine strettamente tecnico (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2022).