TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 306

Disposizioni finali

In vigore6 commi9 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302(N), costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli 17 , comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2009251; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2.
All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI D.lgs. 09 aprile 2008 n.
3.
Le disposizioni di cui al Titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’ articolo 13 , paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE 253, e successive modificazioni (N); le disposizioni di cui al capo V del medesimo Titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’ articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’ articolo 201 , ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’ articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’ articolo 6 , si dà attuazione alle Direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione Europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre Direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
4-bis.
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio 256 257.

Come è cambiato

  1. Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).

  2. modifica apportata con l’art. 4 D.L. 3 giugno 2008 n. 97 convertito dalla Legge 2 agosto 2008 n. 129. Vedi anche nota all’art.28.

  3. Nota Personale: Mediante la proroga di cui alla legge del 02/08/08 n. 129, il legislatore ha ulteriormente ritardato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto, di seguito riportati: Art. 4. “1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. continua…

  4. Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 101 del 24 aprile 2012, è stata pubblicata la Direttiva n. 2012/11/UE che proroga il termine di cui all’articolo 1, comma 13, della direttiva 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013. Ne consegue che, per quanto disposto dall’articolo 306, comma 3, primo comma, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo VIII è fissato al 31 ottobre 2013, in luogo del precedente (30 aprile 2012), individuato dall’originario termine di direttiva. È stata, altresì, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2013/35/UE del 26/06/2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). La 2013/35/UE, che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE, deve essere recepita dagli stati membri entro il 01/07/2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 2013/25/UE, secondo le tavole di concordanza riportate in allegato IV. L’abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE spostano, quindi, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo VIII al 1° luglio 2016.

  5. Comma così modificato dal art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138, entrata in vigore il 10/07/2010

  6. Commento personale all’art. 306 comma 4: frase così corretta dalla ripetizione del “Ministro, del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.

  7. Comma così modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).

  8. Importi ulteriormente rivalutati nella misura del 1,9%, a decorrere dal 1° luglio 2018, ai sensi del Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

  9. Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d) della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio) che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti; TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Datato Roma, addì 9 aprile 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Turco, Ministro della salute Di Pietro, Ministro delle infrastrutture Bersani, Ministro dello sviluppo economico Bonino, Ministro per le politiche europee Scotti, Ministro della giustizia De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Amato, Ministro dell’interno Parisi, Ministro della difesa Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Ferrero, Ministro della solidarietà sociale Mussi, Ministro dell’università e della ricerca Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.