Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Testo dell'articolo
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- un rappresentante del Ministero dell’interno;
- un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
- esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’ articolo 5 ;
- definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’ articolo 11 ;
- validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’ articolo 8 , una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
- elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’ articolo 29 , comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime;
- elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’ articolo 27 . Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;21
- valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;22
Come è cambiato
L’art. 20, comma 1, lett. b) d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015), ha modificato i commi 1, 4 e 5 dell’art. 5
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n) del DPR 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato “Comitato tecnico sanitario”
L’art. 20, comma 1, lett. c) d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015), ha modificato i commi 1, 2, 5, 6 e 8 dell’art. 6. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell’ANMIL.
Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
Comma inserito dall’art.1 comma 1) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: “Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese; m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.
Richiamato da
- Art. 2 c. 1 — Definizioni
- Art. 3 c. 13-bis — Campo di applicazione
- Art. 7 c. 1 — Comitati regionali di coordinamento
- Art. 8 c. 2 — Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Art. 9 c. 2 — Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 11 c. 1 — Attività promozionali
- Art. 26 c. 1 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Art. 28 c. 1-bis — Oggetto della valutazione dei rischi
- Art. 29 c. 5 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 29 c. 6 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 30 c. 3 — Modelli di organizzazione e di gestione
- Art. 31 c. 6 — Servizio di prevenzione e protezione
- Art. 41 c. 1 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 71 c. 14 — Obblighi del datore di lavoro
- Art. 79 c. 2 — Criteri per l’individuazione e l’uso
- Art. 190 c. 5-bis — Valutazione del rischio
- Art. 198 c. 1 — Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
- Art. 209 c. 1 — Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
- Art. 249 c. 4 — Valutazione del rischio
- Art. 286-quater c. 1 — Misure generali di tutela
- Art. 306 c. 4 — Disposizioni finali
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.