Servizio di prevenzione e protezione
Testo dell'articolo
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 33487(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 , 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 23088(N), e successive modificazioni;
Come è cambiato
Commento personale: dal 12 marzo 2021 la norma UNI ISO 45001:2018 (poi UNI ISO 45001:2023), a conclusione di un periodo di transizione di tre anni dalla pubblicazione, ha sostituito la norma BS OHSAS 18001:2007, come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” pubblicato sul S.O. n. 38 alla G.U. n.161 del 14/07/2015, entrato in vigore il 29/07/2015;
Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,” pubblicato sul S.O. n. 29 alla G.U. n.201 del 12/08/2020, entrato in vigore il 27/08/2020; TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Richiamato da
- Art. 29 c. 5 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 29 c. 7 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 34 c. 1 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Art. 55 c. 2 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 253 c. 4 — Controllo dell’esposizione
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.