Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Testo dell'articolo
Cosa si rischia
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 euroPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo
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Come è cambiato
Si riporta il comma 6 dell’art. 87: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati
Secondo periodo così sostituito dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Richiamato da
- Art. 87 c. 7 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.