TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
ART. 72

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

In vigore2 commi3 sanzioni collegate2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’ articolo 70 , comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ allegato V .
2.
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.148

Cosa si rischia

Art. 87 c. 7

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 euroPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Art. 87 c. 7

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 euroPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Art. 87 c. 7

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 euroPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Si riporta il comma 6 dell’art. 87: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati

  2. Secondo periodo così sostituito dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Richiamato da

  • Art. 87 c. 7 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.