TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 95

Misure generali di tutela

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’ articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
  1. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  2. la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  3. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  4. la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n.
  5. la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  6. l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  7. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  8. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

Richiamato da

  • Art. 97 c. 3 — Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.