Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII210; Sanzione arresto fino a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2]
- predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; Sanzione arresto fino a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2]
- curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; Sanzione arresto fino a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2]
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; Sanzione arresto fino a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2]
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; Sanzione arresto fino a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2]
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; Sanzione arresto fino a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2]
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)211. Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 1]
1-bis.
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
2.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all‘articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3. - Art. 92, co. 1, lett. e) - Art. 97, co. 2 - Art. 97, co. 3, lett. a)
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.